Il presente sito Web archivia cookie sul computer dell'utente, che vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito e ricordare i comportamenti dell'utente in futuro.
I cookie servono a migliorare il sito stesso e offrire un servizio più personalizzato, sia sul sito che tramite altri supporti. Per ulteriori informazioni sui cookie, consultare l'informativa sulla privacy e la cookie policy.
Accetto
logo aster1.png
[Amministrazione trasparente]
immagine-header.png
BILANCI
Categorie
Segnalazioni di illecito - whistleblower

LINEE GUIDA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI/IRREGOLARITÀ – WHISTLEBLOWING

 
1. Definizione di whistleblower e oggetto della segnalazione  
 
Con il termine whistleblower si intende il soggetto che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza, in base a quanto previsto dal dlgs 24/2023.
Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico o della società Aster.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le fattispecie che possono essere oggetto di whistleblowing possono riguardare:
  • istruzioni ricevute dal proprio responsabile ritenute in contrasto con la Legge e le disposizioni normative interne (Modello 231, Codice Etico, Codice di Comportamento, Regolamenti, Procedure aziendali, codici disciplinari ecc…);
  • irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione operativa, volte ad arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla società Aster o altro portatore di interesse;
  • omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni;
  • violazione di norme in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
  • dichiarazioni false o mendaci;
  • offerte di doni (eccedenti un valore modico o compensi da soggetti con i quali il Gruppo intrattiene rapporti istituzionali e/o d’affari;
  • episodi e/o condotte penalmente rilevanti;
  • violazioni della normativa per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
  • violazioni dello Statuto dei lavoratori (L. 20.5.70 n. 300);
  • violazioni della normativa sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231;
  • violazioni della normativa poste a tutela dell'ambiente;
  • violazioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'azienda;
  • violazioni che possono arrecare pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda;
  • episodi di corruzione passiva (a danno  dell'azienda e nell'interesse del singolo o della parte terza) e/o episodi di corruzione attiva (a vantaggio dell'azienda).
La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni o istanze del segnalante, temi che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con i propri responsabili o con i colleghi, per i quali si può far riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione e Organizzazione.
 
2. Contenuto della segnalazione
 
La segnalazione deve essere fatta in buona fede, non deve essere pretestuosa e non deve essere fondata esclusivamente su mere “voci”.
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l’avvio dell’istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro della fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione. A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga la più chiara, dettagliata e completa descrizione possibile dei fatti di interesse, con particolare riguardo alle seguenti informazioni:
  • le generalità del segnalante con indicazione della posizione / funzione ricoperta all’interno dell’azienda;
  • le generalità dei soggetti eventualmente coinvolti cui può essere riferito il fatto;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
  • le generalità di altri soggetti che possono riferire/testimoniare sul fatto;
  • gli eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
  • le motivazioni sull’illiceità (anche presunta) dei fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste al successivo paragrafo 3 dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati (es. Indicazione di nominative o qualifiche specifiche, menzione di uffici, procedimenti o eventi particolari, ecc…).
I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR UE 679/2016
 
3. Modalità della segnalazione
 
La segnalazione, dei comportamenti, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico o della società Aster va inviata all'indirizzo: odv@aster.mn.it.
 
4. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
 
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all’Organo Referente destinatario della stessa, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, l’Organo Referente può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata in relazione alla natura della violazione, l’Organo Referente provvederà a:
  • comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza dell’autore della violazione accertata e alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, affinché provvedano eventualmente all’adozione di opportuni provvedimenti, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
  • presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente (ove necessario);
  • informare il vertice aziendale (es. Amministratore Delegato) affinché venga valutata l’opportunità di adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società e/o del Gruppo
 
5. Tutele del segnalante
 
Aster adotta le seguenti forme di tutela del segnalante:
  • Obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
  • L’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).
  • La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. La segnalazione è inoltre sottratta al “diritto di accesso”, pertanto non può essere oggetto di estrazione di copia.
  • Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante
  • Nei confronti del dipendente di Aster che effettua una segnalazione ai sensi della presente istruzione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’OdV che, valutata la sussistenza degli elementi e quindi la fondatezza della notizia promuove gli opportuni atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione.
 
6. Segnalazioni manifestatamente infondate – Responsabilità del segnalante
 
La presente istruzione lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso o di intenzionale strumentalizzazione del presente istituto, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.
E’ applicato il principio della buona fede del segnalante, salvo che non sia del tutto evidente l’esistenza di interessi particolari e specifici alla denuncia, tali da ritenere che la condotta sia dettata da dolo o colpa grave. In ogni caso, qualora nel corso dell’accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele concernenti la riservatezza sull’identità del segnalante decadono e cessano i propri effetti.